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Via all’agevolazione per le imprese gasivore: previsti rimborsi a partire da 18.000 euro

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Finalmente anche le imprese gasivore possono beneficiare di un sistema di agevolazione simile a quello delle imprese energivore. Dal 1° aprile 2022 alcune componenti tariffarie degli oneri di sistema della bolletta del gas saranno rimodulate. Scopriamo cosa prevede il Decreto 541/2021 pubblicato dal Ministero della transizione ecologica e cosa bisogna fare per accedere all’agevolazione.

 

Il Decreto 541/2021 e l’agevolazione per le imprese gasivore

 

Il 21 dicembre 2021 è stato pubblicato in G. U. il Decreto ministeriale n. 541 che approva quanto previsto nel 2017 con la Legge europea. Si tratta della rimodulazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas; a partire dal 1° aprile 2022 questi saranno modulati, permettendo così alle imprese gasivore di recuperare grandi somme di denaro.

 

In effetti, l’agevolazione per le imprese gasivore consiste nella riduzione delle componenti tariffarie RETIG e REIG, il cui gettito è destinato a coprire le spese sostenute per finanziare misure e interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

 

La pubblicazione di questo decreto era attesa da alcuni anni, dato che con il Decreto ministeriale di marzo 2018 si avviava l’iter per introdurre un sistema di agevolazione simile a quello già attivo per le imprese energivore e per finanziare la decarbonizzazione.

 

Agevolazione per imprese gasivore: scopo, caratteristiche e benefici

 

Lo scopo di questo decreto è quello di prevedere un pacchetto di aiuti, così come previsto dall’art. 44 del Regolamento n. 651/2014 della Commissione Ue del 17 giugno 2014 – Aiuti sotto forma di sgravi fiscali da imposte ambientali in conformità alla Direttiva 2003/93/CE.

 

Il decreto chiarisce che nel secondo semestre 2022 l’importo per la componente RETIG è pari a 2,288 c€/Sm3 , mentre quello per la componente REIG sarà pari a 1,3169 c€/Sm3.

 

Grazie a questa misura, le imprese che impiegano gas naturale per scopi produttivi possono recuperare sulle spese per la fornitura di gas un importo medio a partire da 18.000 € per ogni Mln Sm3.

 

Oneri di sistema gas: le componenti tariffarie RETIG e REIG

 

I corrispettivi oggetto della rimodulazione approvata con il D. M. 541/2021 riguardano due componenti tariffarie che i contribuenti versano all’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) quando pagano la bolletta del gas. La componente RETIG (o RET) è una componente tariffaria relativa al trasporto del gas; la componente REIG (o RE) è invece relativa alle spese di distribuzione. Entrambe sono definite dall’ARERA, sono espresse in euro/Smc (o Sm3) e sono destinate a coprire le spese sostenute per interventi e misure utili al risparmio energetico e allo sviluppo delle fonti rinnovabili per il settore del gas.

 

Soggetti beneficiari e soggetti esclusi

 

L’agevolazione riconosciuta con questo Decreto ministeriale è destinata alle imprese che utilizzano gas naturale per scopi produttivi che registrano grossi consumi, dunque, imprese gasivore. Il gas in questione è quello per uso non energetico, quindi né come combustibile per il riscaldamento, né come carburante per alimentare motori.

 

Le imprese si definiscono gasivore quando:

  • Hanno registrato un consumo medio di gas naturale annuo pari ad almeno 1 GWh (1 GWh/anno);
  • Operano nei settori inclusi nell’allegato 1 dello stesso decreto;
  • Presentano un indice di intensità gasivora su VAL maggiore o pari al 20% oppure un indice di intensità gasivora su fatturato maggiore o uguale al 2%.

 

Al fine di comprendere se sussistono i requisiti per accedere all’agevolazione, le imprese gasivore dovranno dunque tenere conto:

  1. Del consumo medio di gas naturale: il consumo registrato nei tre anni precedenti al 2022, con l’esclusione dell’anno 2020 al fine di eliminare la parte esigua causa Covid-19;
  2. Del VAL: il valore medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzii di mercato, al netto di imposte indirette ed eventuali sussidi;
  3. Dell’intensità gasivora: ossia l’indice calcolato attraverso il rapporto tra i costi sostenuti per il consumo di gas naturale e il VAL/fatturato calcolato per il periodo di riferimento.

 

Non possono accedere a quest’agevolazione le imprese che sono in difficoltà, ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) circa “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.

 

Lo stesso Decreto ministeriale all’articolo 7 evidenzia che a partire dal 1° gennaio 2022 le imprese che rilevano consumi superiori a 1 milione i Smc/annuo di gas naturale per uso non energetico sono esonerate dal pagamento delle componenti RETIG e REIG per i consumi superiori a tale soglia nell’anno solare.

 

Modalità di accesso all’agevolazione gasivori

 

Come già avviene per le imprese energivore, la CSEA (Cassa Servizi Energetici e Ambientali) per ogni anno di competenza realizzerà l’elenco delle imprese beneficiarie, ossia ammesse all’agevolazione. Tali elenchi saranno pubblicati sul sito internet della CSEA.

 

Le imprese che ambiscono all’inclusione negli elenchi della CSEA devono (per ogni anno di competenza) presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D. P .R. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti necessari per accedere all’agevolazione.

 

La dichiarazione deve essere presentata nel rispetto delle tempistiche e delle modalità che verranno stabilite dall’ARERA. Sarà compito poi dello stesso ente verificare la veridicità di quanto espresso nella dichiarazione, in fase di controllo.

Ulteriori parametri per accedere alle agevolazioni imprese gasivore

 

Consumo medio, VAL/fatturato e intensità gasivora non sono i soli requisiti che l’impresa gasivora deve controllare per poter accedere all’agevolazione. Il Decreto ministeriale chiarisce, infatti, che è necessario disporre di:

  • Un sistema di gestione conforme alla ISO 50001;
  • Una diagnosi energetica conforme al D. Lgs. 102/2014, comunicata all’ENEA e in corso di validità. Inoltre, queste imprese devono aver svolto almeno uno degli interventi di efficienza individuati con la diagnosi energetica, nel periodo che intercorre tra l’una e la successiva diagnosi (quattro anni).

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